A chi è rivolto
Ai contribuenti tenuti al versamento dell'IMU.
Descrizione
Larticolo 1, comma 747, legge n. 160/2019, stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:
a) (...);
b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto al periodo precedente.
Come fare
Il contribuente tenuto al versamento dell’IMU, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla suddetta norma e dal vigente Regolamento, può presentare all’Ufficio la dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) attestante le condizioni che danno diritto all’applicazione della riduzione al 50% della base imponibile utilizzando l’apposito modello.
Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.
Informazioni specifiche:
Ai fini dell’applicazione della riduzione, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati aventi le seguenti caratteristiche:
a) L’inagibilità/inabitabilità devono consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi della normativa edilizia al tempo vigente. I suddetti interventi di recupero edilizio non devono essere iniziati o in corso di esecuzione nel periodo per il quale si chiede la riduzione d’imposta poiché, in tale caso, l’immobile è oggetto di utilizzazione di fatto per il ripristino delle condizioni di agibilità ed abitabilità. In ogni caso non può essere considerato inagibile o inabitabile l’immobile in corso di costruzione che sconta l’imposta sulla base imponibile rappresentata dal valore dell’area edificabile su cui insiste il fabbricato stesso o sulla scorta della rendita catastale qualora l’immobile, pur essendo in corso di costruzione, sia stato, per qualunque motivo, oggetto di classamento e accatastamento come fabbricato ultimato.
Cosa serve
- Relazione di inagibilità o di inabitabilità redatta da tecnico abilitato
- Copia di documento di identità in corso di validità
Cosa si ottiene
La riduzione della base imponibile IMU
Tempi e scadenze
Nel caso sia confermato il diritto all’agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego con effetto del mancato riconoscimento del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.
La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.
Accedi al servizio
Dove Rivolgersi:
Ufficio Tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)
Inviare la documentazione a:
comune.cigliano@legalmail.it
Riferimenti Normativi
Articolo 1, comma 747, legge n. 160/2019
Riferimenti Normativi Locali
TESTO UNIFICATO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE “TUNIFET”
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 19/12/2022_Rev_03
Condizioni di servizio
Documenti e Allegati
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 27/10/2026